220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Art. 1094 e. Übergang der Deckung
Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob der Inhaber eines gezogenen Wechsels die seiner Ausstellung zugrunde liegende Forderung erwirbt.
Art. 1096 1. Requisiti
Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
- 1.
- la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2.
- la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3.
- l’indicazione della scadenza;
- 4.
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- 5.
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6.
- l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7.
- la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.