1 Die Bestandteile der amtlichen Vermessung, für deren Nachführung ein Meldewesen organisiert werden kann, sind innert eines Jahres nach Eintreten einer Veränderung nachzuführen.41
2 Die Kantone regeln das Meldewesen und legen die Nachführungsfristen fest.
41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2008, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2745).
1 Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro un anno da quando è avvenuta una modifica.41
2 I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione e fissano i termini della tenuta a giorno.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
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