1 Die Errichtung der Viehverschreibung wird im Verschreibungsprotokoll des Amtskreises eingetragen, in dem das als Pfand dargegebene Vieh seinen ordentlichen Standort hat.
2 Die Pfandsache hat ihren ordentlichen Standort da, wo sie nach dem Willen des Eigentümers dauernd sich befindet.
3 Im Zweifel gilt der Wohnsitz des Eigentümers als ordentlicher Standort der Pfandsache.
1 La costituzione in pegno viene iscritta nel registro del circondario in cui il bestiame impegnato ha la sua stazione ordinaria.
2 Il bestiame impegnato ha la sua stazione ordinaria là dove si trova in modo durevole per volontà del proprietario.
3 Nel dubbio si considera come luogo di stazione ordinaria il domicilio del proprietario.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.