Das Verschreibungsamt des ordentlichen Standortes der Pfandsache teilt dem Verpfänder den Eintrag der Errichtung der Viehverschreibung (Art. 9–11) mit.
1 Ogni indennizzo per danno viene versato all’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato, onde sia trasmesso all’avente diritto.
2 L’indennizzo è trasmesso al pignorante o al creditore pignoratizio secondo che l’uno o l’altro provi di avervi diritto.
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