Artikel 16 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs findet weder auf die schriftlichen Anmeldungen noch auf die Auszüge und Bescheinigungen aus dem Register Anwendung.
L’articolo 16 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione ed il fallimento non è applicabile nè alle notifiche od altre domande scritte delle parti, nè agli estratti del registro, nè alle dichiarazioni attestanti che nel registro non figura alcuna iscrizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.