Jede Eintragung hat der Betreibungsbeamte mittelst seiner Unterschrift zu beglaubigen.
L’ufficiale deve autenticare colla propria firma ogni iscrizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.