Die Bestimmungen dieses Gesetzes, die internationale Kindesentführungen betreffen, sind auch auf Rückführungsgesuche anwendbar, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei kantonalen Instanzen bereits eingereicht worden sind.
Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 20098
8 BRB vom 6. März 2009 (AS 2009 3083).
Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 20098
8 DCF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3077).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.