1 Das Zivilstandsamt des Todesortes meldet alle von ihm zu beurkundenden Todesfälle von ausländischen Staatsangehörigen der Vertretung des Heimatstaates, in deren Konsularkreis der Todesfall eingetreten ist (Art. 37 Bst. a des Wiener Übereink. vom 24. April 1963198 über konsularische Beziehungen).
2 Die Meldung erfolgt unverzüglich und enthält die folgenden Angaben, soweit sie verfügbar sind:
1 L’ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d’origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari).
2 L’avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
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