Der Richter hat auf Begehren des Ehemannes die Gütertrennung anzuordnen:
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.