(Art. 11 Abs. 2 ASG)
1 Leistet eine Vertretung einer Person, welche nicht im Auslandschweizerregister eingetragen ist, dringliche Sozialhilfe, so trägt die Vertretung diese Person von Amtes wegen ins Auslandschweizerregister ein.
2 Die zuständige Vertretung fordert die eingetragene Person dazu auf, die Anmeldung nachträglich zu bestätigen.
(art. 11 cpv. 2 LSEst)
1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri all’estero, la rappresentanza iscrive d’ufficio la persona in questione nel citato registro.
2 La rappresentanza competente chiede allo Svizzero all’estero di confermare a posteriori il proprio annuncio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.