(Art. 18 Abs. 3 ASG)
1 Auslandschweizerinnen und -schweizer, die ihre Stimme persönlich an der Urne abgeben und das Stimmmaterial direkt bei der Stimmgemeinde abholen wollen, teilen dies der Stimmgemeinde schriftlich oder durch persönliche Vorsprache mit.
2 Die Stimmgemeinde hält das Stimmmaterial zurück, sofern die Mitteilung mindestens sechs Wochen vor dem Urnengang bei ihr eingeht.
(art. 18 cpv. 3 LSEst)
1 Gli Svizzeri all’estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per scritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto.
2 In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all’estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.