Die Entschädigung amtlich bestellter Anwältinnen und Anwälte richtet sich nach Artikel 5.
Per le indennità degli avvocati d’ufficio si applica l’articolo 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.