In diesem Reglement bedeuten:
| Entscheide, Dispositive, Verfügungen und Mitteilungen des Bundesgerichts; |
| sicherer elektronischer E-Mail-Dienst, der vom zuständigen Departement für die elektronische Kommunikation mit der Bundesverwaltung und den Vorinstanzen des Bundesgerichts anerkannt wird und der namentlich die folgenden Dienstleistungen erbringen kann:
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| gestützt auf das Bundesgesetz vom |
Nel presente regolamento s’intende per:
| sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale; |
| servizio di posta elettronica sicuro riconosciuto dal competente dipartimento per la comunicazione elettronica con l’Amministrazione federale e le autorità inferiori del Tribunale federale e atto a fornire segnatamente le seguenti prestazioni:
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| firma elettronica regolamentata, secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica, fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto; l’organismo di accreditamento mette a disposizione la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.