1 Diese Verordnung gilt für Angestellte in Funktionen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und c BPV, die ab dem 1. Juli 2015 den Vorruhestandsurlaub antreten.
2 Sie gilt nicht für Angestellte nach Artikel 116c Absatz 2 BPV.
1 La presente ordinanza è applicabile agli impiegati che hanno esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e c OPers e che inizieranno il congedo di prepensionamento a partire dal 1° luglio 2015.
2 Non è applicabile agli impiegati di cui all’articolo 116c capoverso 2 OPers.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.