1 Die Entscheidungsbefugnis bezüglich der Gesuche um die in Artikel 8 Absatz 1 vorgesehenen Leistungen liegt beim Generalsekretariat des EDA. Diese Leistungen werden der Budgetrubrik «Einsätze von Bundesangestellten in internationalen Organisationen» beim EDA belastet.
2 Die Entscheidungsbefugnis bezüglich der Gesuche um die in den Artikeln 8 Absatz 2 und 9 vorgesehenen Leistungen liegt beim EDA im Einvernehmen mit dem Eidg. Personalamt.
1 La Segreteria generale del DFAE decide circa le domande di prestazioni di cui nell’articolo 8 capoverso 1. Queste prestazioni sono imputate alla voce di bilancio «Assunzione di impiegati dell’Amministrazione federale da parte di organizzazioni internazionali» del DFAE.
2 Il DFAE, d’intesa con l’Ufficio federale del personale, decide circa le domande di presa a carico delle spese di cui nell’articolo 8 capoverso 2 e nell’articolo 9.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.