1 Die Auftraggeberin kann die Minimalfristen nach Artikel 46 Absatz 2 in Fällen nachgewiesener Dringlichkeit auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen.
2 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 um je 5 Tage kürzen, wenn:
3 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen, sofern sie mindestens 40 Tage bis höchstens 12 Monate vor der Veröffentlichung der Ausschreibung eine Vorankündigung mit folgendem Inhalt veröffentlicht hat:
4 Sie kann die minimale Angebotsfrist von 40 Tagen nach Artikel 46 Absatz 2 auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen, wenn sie wiederkehrend benötigte Leistungen beschafft und bei einer früheren Ausschreibung auf die Fristverkürzung hingewiesen hat.
5 Überdies kann die Auftraggeberin beim Einkauf gewerblicher Waren oder Dienstleistungen oder einer Kombination der beiden in jedem Fall die Frist zur Angebotseinreichung auf nicht weniger als 13 Tage verkürzen, sofern sie die Ausschreibungsunterlagen gleichzeitig mit der Ausschreibung elektronisch veröffentlicht. Nimmt die Auftraggeberin Angebote für gewerbliche Waren oder Dienstleistungen elektronisch entgegen, so kann sie ausserdem die Frist auf nicht weniger als 10 Tage verkürzen.
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2.
2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2:
3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:
4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.
5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.