Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.