66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft vom 2. Okt. 2021 bis zum 31. Dez. 2022 (AS 2021 588; BBl 2021 2181 2183).
1 Le persone a partire dai 16 anni hanno accesso al Palazzo del Parlamento unicamente se in possesso di un certificato COVID-19 valido secondo l’articolo 6a della legge COVID-19 del 25 settembre 202068. La Delegazione amministrativa può sospendere questo provvedimento se la situazione epidemiologica lo consente.
2 Alle persone che per motivi imperativi devono accedere al Palazzo del Parlamento sono rimborsati i costi dei test eventualmente necessari per il rilascio del certificato COVID-19. La Delegazione amministrativa definisce le categorie di persone che hanno diritto al rimborso.
3 La Delegazione amministrativa disciplina le modalità di controllo dei certificati COVID-19.
4 Ai parlamentari privi del certificato COVID-19 è consentito l’accesso al Palazzo del Parlamento a condizione che indossino una mascherina all’interno dell’edificio. I Servizi del Parlamento tengono un elenco di tali parlamentari destinato alle persone cui spetta l’esercizio del diritto di polizia.
67 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 588; FF 2021 2181, 2183).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.