Die Kantonsregierung veröffentlicht den Inhalt des Abstimmungsprotokolls ohne ihre Bemerkungen und Entscheide sofort im kantonalen Amtsblatt. Sie weist auf die Beschwerdemöglichkeit nach Artikel 77 BPR9 hin.
9 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 15. Jan. 2014 (AS 2013 5365). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP9.
9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.