1 Für eidgenössische Volksabstimmungen bleiben folgende Sonntage im Jahr reserviert:
2 Aus überwiegenden Gründen beantragt die Bundeskanzlei dem Bundesrat nach Konsultation der Kantone die Verschiebung einzelner oder die Festlegung weiterer Abstimmungstermine.
3 Im Jahr der Gesamterneuerungswahl des Nationalrats findet im September keine Volksabstimmung statt.
4 Die Bundeskanzlei gibt die reservierten Abstimmungsdaten spätestens im Juni des Vorjahres bekannt.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Juni 2002, in Kraft seit 1. Aug. 2002 (AS 2002 1755).
1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
2 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.
3 Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.
4 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.