(Art. 13 BGA)
1 Einsicht in die Prozessakten während der Schutzfrist kann insbesondere gewährt werden, wenn:
2 Das Bundesverwaltungsgericht achtet die Rechte der Parteien und der betroffenen Drittpersonen.
3 Aus Gründen des Persönlichkeits- und Geheimnisschutzes kann die Einsichtnahme auf einen Teil der Akten beschränkt werden. Die einsehbaren Akten können anonymisiert und Textstellen abgedeckt werden.
(art. 13 LAr)
1 La consultazione degli atti di un processo durante il termine di protezione può essere accordata in particolare se:
2 Il Tribunale amministrativo federale provvede al rispetto dei diritti delle parti e dei terzi interessati.
3 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui è ammessa la consultazione possono essere anonimizzati o resi illeggibili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.