(Art. 1 BGA)
1 Dieses Reglement regelt die Archivierung von Unterlagen des Bundesstrafgerichts und die Einsichtnahme in die Unterlagen durch Dritte.
2 Für laufende Verfahren bleibt das Prozessrecht vorbehalten.
3 Im Übrigen finden das BGA und die Archivierungsverordnung vom 8. September 19992 Anwendung.
(art. 1 LAr)
1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19992 sull’archiviazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.