Das EBG kann selber Ausbildungskurse durchführen oder Ausbildungskurse von Dritten anerkennen, sofern diese den Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 genügen.
L’UFU può tenere direttamente corsi di formazione o riconoscere corsi di formazione organizzati da terzi, sempre che tali corsi adempiano i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.