1 Behörden, die Freiheitsentzüge vollziehen, stellen sicher, dass amtliche Akten geführt werden, in denen die in Artikel 17 Absatz 3 des Übereinkommens genannten Daten erfasst sind.
2 Sie leiten diese Daten auf Anfrage unverzüglich an die zuständige Koordinationsstelle weiter.
1 Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano che siano tenuti atti ufficiali in cui figurano le informazioni enumerate nell’articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione.
2 Su richiesta, esse comunicano tali informazioni senza indugio al servizio di coordinamento competente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.