1 Das Staatssekretariat für Migration (SEM)6 stellt folgende Reisedokumente aus:
2 Das SEM kann eine Bewilligung zur Wiedereinreise in Form eines Rückreisevisums ausstellen.
6 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2015 angepasst. Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.
7 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, mit Wirkung seit 15. Sept. 2018 (AS 2018 3129).
8 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563).
1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 rilascia i seguenti documenti di viaggio:
2 La SEM può rilasciare un’autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno.
Art. 2 Documenti di viaggio muniti di un microchip
(art. 59a cpv. 2 LStrI)11
1 I documenti di viaggio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.
2 Il microchip contiene:
3 Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.
4 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/200412.
6 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Abrogata dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).
8 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).
12 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dic. 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.