Im Rahmen der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen in einer angemessenen Unterkunft oder ausnahmsweise an einem anderen Ort vergütet das SEM während längstens 60 Tagen die Kosten:
126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5585).
1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della LAsi.
2 Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.130
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
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