Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 14 Bürgerrecht. Niederlassung. Aufenthalt
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 52g Kontrolle der Verwendung der finanziellen Mittel

1 Das EJPD kontrolliert die Verwendung der finanziellen Mittel.

2 Es erlässt für den Nachweis über die Verwendung der finanziellen Mittel in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle wenn nötig besondere Richtlinien.

Art. 53

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

a.
gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell’articolo 56 della LAsi;
b.
singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR;
c.
persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’articolo 68 della LAsi;
d.126
persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStrI127;
e.128
persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

125 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

126 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

127 RS 142.20

128 Introdotta dall’all. dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.