1 Gewährte Bundesbeiträge zur Finanzierung von Unterkünften sind zu verzinsen und während der festgesetzten Dauer der Zweckbindung in gleichen Raten zurückzuerstatten. Der Zinssatz für das folgende Jahr richtet sich nach dem am 1. Dezember des laufenden Jahres publizierten Renditesatzes des Swiss-Bond-Index für Bundesanleihen.
2 Die ratenweisen Rückerstattungen werden pro Kanton gesamthaft mit den Zahlungen nach dem 3. Titel verrechnet.98
3 Das SEM kann mit den Kantonen abweichende Rückzahlungsmodalitäten vereinbaren. Es setzt die Mindestanforderungen für die Rückzahlung fest.
98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5585).
1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi.
2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:
3 L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.105
4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
5 Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.106
6 Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.107
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
104 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell’8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.
105 Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).
106 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).
107 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.