Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 14 Bürgerrecht. Niederlassung. Aufenthalt
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 34 Die vergütbaren Kosten im Einzelnen

Als vergütbare Kosten für Unterkünfte werden entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen anerkannt:

a.
Bau- und Erwerbskosten;
b.
Gestehungs- und Nebenkosten für den Landerwerb.

Art. 35 Spese di costruzione e d’acquisto

1 Sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi necessari per:

a.
l’acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
b.
l’urbanizzazione dei fondi;
c.
i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d’allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
d.
la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
e.
gli impianti di gestione e l’equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l’amministrazione e non siano rimborsati secondo l’articolo 24;
f.
i lavori d’assestamento esterni;
g.
gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l’articolo 39 capoverso 2.

2 Non sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi per:

a.
gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
b.
le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.