142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)
142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
Art. 34 Die vergütbaren Kosten im Einzelnen
Als vergütbare Kosten für Unterkünfte werden entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen anerkannt:
- a.
- Bau- und Erwerbskosten;
- b.
- Gestehungs- und Nebenkosten für den Landerwerb.
Art. 35 Spese di costruzione e d’acquisto
1 Sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi necessari per:
- a.
- l’acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
- b.
- l’urbanizzazione dei fondi;
- c.
- i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d’allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
- d.
- la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
- e.
- gli impianti di gestione e l’equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l’amministrazione e non siano rimborsati secondo l’articolo 24;
- f.
- i lavori d’assestamento esterni;
- g.
- gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l’articolo 39 capoverso 2.
2 Non sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi per:
- a.
- gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
- b.
- le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.