142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)
142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
Art. 27a Berechnung des Gesamtbetrages für Flüchtlingsgruppen
Der vom Bund pro Kanton und Monat geschuldete Gesamtbetrag (B) in Franken basiert auf den in den Datensystemen des SEM erfassten Daten. Er berechnet sich nach folgender Formel:
- B
- = Anzahl am ersten Tag des Monats anwesende Flüchtlinge einer Flüchtlingsgruppe x kantonal abgestufte Globalpauschale nach Artikel 26.
Art. 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza
1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:
- a.
- che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
- b.
- che è stata sottoposta a una procedura celere;
- c.
- che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
- d.
- la cui ammissione provvisoria è stata revocata.
2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:
- a.
- la sua domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- b.
- la sua domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o
- c.
- la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.