1 Für die Verteilung der Flüchtlinge auf die Kantone gilt Artikel 27.
2 Der Bund kann im Rahmen der Erstintegration Flüchtlingsgruppen vorübergehend eine Unterkunft zuweisen und sie insbesondere in einem Erstintegrationszentrum unterbringen.
1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.
2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.
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