Private Anstalten tragen zum Bildungsangebot bei. Das Gesetz regelt die Bewilligung und die Aufsicht.
Gli istituti privati contribuiscono all’offerta di formazione. La legge ne disciplina la procedura di autorizzazione e la vigilanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.