Der Kanton gewährt Beiträge oder Darlehen zur Finanzierung der Ausbildung.
Il Cantone accorda sussidi o prestiti di studio per il finanziamento della formazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.