1 Kanton und Schulgemeinden führen:
2 Der Besuch öffentlicher Schulen ist für Kantonseinwohner unentgeltlich.
3 Der Kanton kann Privatschulen oder Erziehungsheime unterstützen. Grundsatz und Bestand der öffentlichen Schule müssen gewahrt bleiben.
1 Il Cantone e i Comuni scolastici gestiscono:
2 La frequentazione delle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone.
3 Il Cantone può sostenere scuole private o case di educazione. Il principio e l’esistenza della scuola pubblica devono essere salvaguardati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.