Rückwirkende Erlasse dürfen den Einzelnen nicht zusätzlich belasten.
Gli atti normativi retroattivi non devono comportare oneri supplementari per il singolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.