1 Die Behörden stellen die rechtmässige und wirksame Tätigkeit des Staates sicher. Sie wahren das öffentliche Interesse.
2 Die Organisation der Behörden richtet sich am Grundsatz der Gewaltenteilung aus.
1 Le autorità assicurano la conformità al diritto e l’efficienza delle attività dello Stato. Esse tutelano l’interesse pubblico.
2 Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.