1 Das Stimmrecht wird in der Gemeinde ausgeübt, wo der Stimmberechtigte wohnt und angemeldet ist. Ausnahmen bestimmt das Gesetz.
2 Für Schweizer Bürger gibt es keine Warte- und Anpassungsfristen.
1 Il diritto di voto si esercita nel Comune dove l’avente diritto risiede ed è formalmente annunciato. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
2 Per i cittadini svizzeri non vi sono termini di attesa o di adeguamento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.