1 Kanton und Gemeinden erlassen Bauvorschriften sowie Bestimmungen über Landerschliessungen. Der Kanton regelt Landumlegungen und Grenzbereinigungen.
2 Der Kanton ordnet das Vermessungs- und Katasterwesen.
3 Er kann den sozialen Wohnungsbau, die Wohnbausanierung und die Streuung des Wohnungseigentums fördern.
1 Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni edilizie, nonché disposizioni sull’urbanizzazione dei terreni. Il Cantone disciplina le ricomposizioni particellari e le correzioni di confini.
2 Il Cantone disciplina le misurazioni e il sistema catastali.
3 Esso può promuovere la costruzione di abitazioni a pigione moderata, il risanamento di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.