Durch Gesetz kann das Amt des kantonalen Ombudsmannes geschaffen werden.
La legge può istituire l’Ufficio del difensore civico cantonale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.