131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001
131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001
Art. 21
Der Staat setzt sich zum Ziel, dass:
- a.
- die Versorgung mit Wasser und Energie gesichert ist und der Verbrauch sparsam erfolgt;
- b.
- mit Ressourcen schonend umgegangen wird;
- c.
- Abfälle vermieden, vermindert und wieder verwertet werden.
Art. 21
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
- a.
- l’approvvigionamento idrico ed energetico sia assicurato e il consumo contenuto;
- b.
- le risorse naturali siano utilizzate con riguardo;
- c.
- si eviti di produrre rifiuti, se ne diminuisca la produzione e si provveda al loro riciclaggio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.