1 Die evangelisch-reformierte und die römisch-katholische Kirche sind selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts.
2 Die kirchlichen Körperschaften regeln ihre inneren Angelegenheiten selbständig. Sie sind befugt, von ihren Mitgliedern Steuern zu erheben.
3 Beschlüsse und Verfügungen kirchlicher Organe können nicht an staatliche Stellen weitergezogen werden.
1 La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi.
2 Le comunità ecclesiastiche sbrigano autonomamente i loro affari interni. Hanno facoltà di riscuotere imposte dai loro membri.
3 Le decisioni e le disposizioni prese dagli organi ecclesiastici non possono essere impugnate dinanzi a organi statali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.