Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

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Art. 84

1 Kanton und Gemeinden stellen die Wasserversorgung sicher und treffen Massnahmen für eine ausreichende und umweltschonende Energieversorgung.

2 Sie fördern Massnahmen für einen sparsamen und wirtschaftlichen Wasser- und Energieverbrauch. Sie begünstigen die Nutzung erneuerbarer Energien.

3 Sie treffen Massnahmen zur Verminderung und Wiederverwertung von Abfällen und für deren fachgerechte Entsorgung. Sie sorgen für eine umweltgerechte Reinigung der Abwässer.

Art. 84

1 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia sufficiente e riguardoso dell’ambiente.

2 Essi promuovono provvedimenti per un’utilizzazione parsimoniosa ed economica dell’acqua e dell’energia. Favoriscono l’utilizzazione di energie rinnovabili.

3 Il Cantone e i Comuni prendono altresì provvedimenti per ridurre la quantità di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e uno smaltimento appropriato. Provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.