1 Für die Wahl in den Landrat, in den Regierungsrat und in die Gerichte ist die Stimmberechtigung erforderlich.
2 Das Gesetz kann die Stimmberechtigung für weitere Ämter als Wahlvoraussetzung bestimmen.
3 Es kann für die Wahl oder Anstellung weitere Voraussetzungen verlangen.
30 Angenommen in der Volksabstimmung vom 23. Nov. 1997, in Kraft seit 1. April 1998. Gewährleistungsbeschluss vom 10. Juni 1999 (BBl 1999 5181 Art. 1 Ziff. 4 2514).
1 Soltanto chi ha diritto di voto è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.
2 La legge può prevedere che la qualità di avente diritto di voto sia condizione di eleggibilità anche per altre funzioni.
3 Essa può stabilire ulteriori condizioni di eleggibilità o di assunzione.
37 Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
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