1 Kantonseinwohner gehören der Landeskirche ihrer Konfession an, wenn sie die in der Kirchenverfassung genannten Erfordernisse erfüllen.
2 Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung erfolgen.
3 Die Kirchenverfassung ordnet das Stimm- und Wahlrecht in Landeskirche und Kirchgemeinden.
1 Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico.
2 L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
3 Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.