1 Frau und Mann sind gleichberechtigt.
2 Sie haben ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. Sie wirken darauf hin, dass öffentliche Aufgaben sowohl von Frauen als auch von Männern wahrgenommen werden.
1 Uomo e donna hanno pari diritti.
2 Essi hanno pari accesso agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica e hanno diritto alla stessa istruzione, nonché a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto tra uomo e donna in tutti i settori della vita. Fanno in modo che i compiti pubblici siano assunti sia da uomini sia da donne.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.