1 Der Regierungsrat kann ohne gesetzliche Grundlage Massnahmen ergreifen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen.
2 Notstandsmassnahmen sind unverzüglich vom Grossen Rat genehmigen zu lassen. Sie treten spätestens nach einem Jahr ausser Kraft.
1 Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti della sicurezza e dell’ordine pubblici.
2 Tali provvedimenti devono essere sottoposti senza indugio per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrati in vigore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.