Die Organisation der Behörden richtet sich nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung.
Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.