1 Die Rechtsordnung ist ohne Verzug an die vorliegende Verfassung anzupassen. Die entsprechenden Änderungen müssen spätestens am 1. Januar 2009 in Kraft treten.
2 Wo die vorliegende Verfassung Ausführungsbestimmungen erfordert, bleibt bis zu deren Erlass das bisherige Recht in Kraft.
1 Il diritto vigente dev’essere adattato senza indugio alla presente Costituzione. Gli adattamenti devono entrare in vigore il più tardi il 1° gennaio 2009.
2 Nei campi in cui le norme della presente Costituzione richiedano disposizioni di applicazione, il diritto vigente rimane applicabile fino all’emanazione di tali disposizioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.