Bis zum Erlass der neuen Gesetzgebung über die Haftung öffentlichrechtlicher Körperschaften und Anstalten gemäss Artikel 6 gilt die Regelung der bisherigen Verfassung (Art. 22 Abs. 2).
Sino all’emanazione della nuova legislazione sulla responsabilità degli enti e istituti di diritto pubblico conformemente all’articolo 6, rimane applicabile la normativa prevista dalla vecchia Costituzione (art. 22 cpv. 2).
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