Diese Verfassung tritt mit der Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft.
La presente Costituzione entra in vigore accettata che sia dalla
Landsgemeinde.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.